Sono previste riduzioni del tributo a favore delle utenze non domestiche per il comprovato avvio diretto al riciclo di rifiuti urbani.
Per riciclo si intende ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
Il tributo non è dovuto nella misura massima dell’intera quota variabile in relazione e conseguentemente in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, sulla base del parametro costituito dal rapporto tra quantitativi di rifiuti urbani auto avviati al riciclo ed il quantitativo di rifiuti producibile secondo il coefficiente kd applicato nella delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo in relazione alla superficie assoggettabile a tributo.
Al fine di ottenere la suddetta riduzione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al
tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
La determinazione della riduzione, spettante per anno solare, è effettuata a consuntivo previa dichiarazione di cui al comma 4 e comporta il rimborso o la compensazione all’atto di successivi pagamenti. La riduzione non si applica in caso di carenza della documentazione di cui al comma 4.